F.A.Q. - Domande e Risposte Frequenti
Questa specifica sanzione pecuniaria, si aggiunge all'ordine di demolizione (che è un presupposto), per il fatto di non aver demolito nei 90 giorni assegnati.
Essa si aggiunge anche all'acquisizione dell'area e del manufatto, che passa dal privato abusivista al Comune.
L’art. 13 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 21 ottobre 2004 n. 23, al comma 4 bis, introdotto dall’art. 33 della Legge Regionale 23 giugno 2017, n. 12, prevede che “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”.
La sanzione amministrativa pecuniaria comminata per i casi di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di opere qualificabili come interventi di nuova costruzione è una delle misure sanzionatorie mediante cui i Comuni sono legittimati ad intervenire per la repressione degli abusi edilizi.
Con riferimento al complesso sistema di contrasto degli illeciti edilizi, osserva l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 11 ottobre 2023 n. 16, che «la sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive (…). Invece, l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria)».
Con specifico riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria, precisa l’Adunanza Plenaria che «Con l’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, l’art. 31 è stato integrato con i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater. L’art. 31, comma 4-bis, dispone che: “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria”. Esso ha dunque previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione: alla tradizionale previsione dell’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e della ‘area ulteriore’, la riforma del 2014 ha aggiunto la doverosa irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere disposta senza indugio (col medesimo atto di accertamento dell’inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo). La ratio di tale ulteriore previsione si basa anch’essa sull’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 della Costituzione. Poiché il responsabile dell’illecito ha cagionato un vulnus al paesaggio, all’ambiente ed all’ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, il legislatore ha inteso sanzionarlo – oltre che con la perdita della proprietà - anche con una sanzione pecuniaria, qualora non abbia ottemperato all’ordinanza di demolizione. In considerazione della scarsità delle risorse economiche di cui sono ordinariamente dotati i Comuni e della complessità delle procedure in base alle quali le Amministrazioni possono disporre la demolizione in danno e porre le spese a carico del responsabile, il legislatore ha inteso in questo modo stimolare il responsabile ad eliminare le conseguenze dell’illecito edilizio, con la previsione di una sanzione pecuniaria”.
Ebbene, la sanzione pecuniaria connessa all’inottemperanza dell’ordine di demolizione ha natura afflittiva, in quanto volta a dissuadere dall’illecito omissivo imputabile al responsabile degli abusi edilizi, consistente nella mancata esecuzione dell’ordine di demolizione ingiunto dal Comune.
Trattasi, dunque, di misura avente carattere strettamente sanzionatorio e afflittivo (e non riparatorio, come l’ordine di demolizione), richiedendosi la semplice mancata rimozione delle opere abusive per come ordinata dal Comune.
L’ESPROPRIAZIONE SI BASA SU TRE FASI:
1) VINCOLO; 2) DICHIARAZIONE DI PU (PUBBLICA UTILITA’); 3) DECRETO DI ESPROPRIO ED INDENNIZZO.
Con le prime due fasi (vincolo e PU) si radica il diritto ad espropriare.
La terza fase (decreto di esproprio ed indennizzo) riguarda il pagamento del prezzo dell’ablazione delle aree.
Ogni fase ha il proprio strumento di tutela
Fase vincolo + PU= OSSERVAZIONI E POI ricorso al TAR entro 60 giorni dalla comunicazione del progetto definitivo approvato
Fase offerta indennità provvisoria-determinazione indennità espropriativa= arbitrato-Corte d’Appello: si discute della indennità di esproprio definitiva; anche in questa fase si puo’ fare osservazione ed attendere la determinazione definitiva della Provincia o del collegio dei tecnici (salvo impugnarla in Corte d’Appello).
Il parametro per il calcolo dell'indennità di occupazione è costituito dall'indennità di espropriazione; ne consegue che il nuovo criterio indennitario introdotto dalla L. n. 244/2007, per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 348/2007 relativamente alle aree edificabili, ha comportato conseguenze anche per il calcolo dell'indennità di occupazione che andrà parametrata al valore di mercato del bene occupato (cfr. Corte di Cass. Sez. I Civ. n. 23050 del 30 ottobre 2009; Tar Lombardia Sez. II Milano n. 4748 del 29 settembre 2009; Corte di Cass. Sez. I civ. n. 19123 del 3 settembre 2009; Corte di Cass. Sez. I civ. n. 28817 del 5 dicembre 2008).
Viene applicato lo stesso criterio indennitario del dodicesimo per ogni tipo di occupazione a prescindere cioè dalla natura edificabile o meno del bene occupato.
L'indennità di occupazione spetta al proprietario del bene occupato; ciò sulla base del combinato disposto art 22 bis comma 5 e art. 50 comma 1 TU .
In caso di mancata accettazione dell'indennità di occupazione dispone l'art. 22 bis TU commi 2 e 3:
« 2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3.Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L) »
DANNO INDIRETTO
Se l’esproprio non è totale, ma rimane una parte in proprietà, si parla di danno indiretto o esproprio parziale
L’indennizzo deve comprendere ANCHE IL DEPREZZAMENTO SUBITO DALL'INTERO FONDO PER EFFETTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (ART. 33 TU) .
Ciò vale anche per l'apposizione di una servitù, che è tratta come un esproprio parziale.
Prevede la corresponsione di un indennizzo, già previsto dall'art. 46 l. fondamentale del 1865 e oggi disciplinato dall'art. 44 t.u. n. 327 del 2001.
DECRETO DI ESPROPRIO: indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo e del provvedimento e dispone il passaggio di proprietà dell’immobile, che è però condizionato all’esecuzione del decreto, che avviene con il verbale d’ immissione in possesso (articolo 23)
tempi: va eseguito (con il verbale di immissione in possesso) entro 2 anni dalla sua emanazione (articolo 24 comma 1), ma comunque (se non è indicato un termine diverso nella dichiarazione di pubblica utilità) va emanato entro 5 anni dall’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (articolo 13 comma 4).
L'occupazione d'urgenza è l'istituto giuridico in base a cui la Pubblica Amministrazione anticipa gli effetti di un procedimento d'espropriazione per pubblica utilità appena iniziato od in fieri: ciò allo scopo di ottenere subito la disponibilità dell'area su cui realizzare l'opera pubblica, senza attendere i tempi, di solito abbastanza lunghi, della procedura di espropriazione per pubblica utilità.
Ai sensi dell'art. 22 bis comma 5 DPR 327/2001 «5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria e' dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L) »
Il richiamato art. 50 comma 1 dispone: « 1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
Sulla base delle richiamate norme l'indennità di occupazione è dovuta per il periodo intercorrente dalla data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria.
Nel sistema introdotto dal testo unico l'indennità di occupazione sembra assumere pertanto la natura di mero corrispettivo per il posticipato pagamento dell'indennità di espropriazione per cui il dies a quem è fatto coincidere con il pagamento dell'indennità.
Relativamente al dies a quo, coincidente con l'immissione in possesso, occorre tenere presente anche il disposto di cui all'art. 24 comma 4 DPR 327/2001 richiamato dall'art. 22 bis per cui l'immissione in possesso s'intende effettuata anche quando, nonostante la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.
Il decreto di occupazione d'urgenza non deve invece contenere la contestuale determinazione dell'indennità di occupazione; secondo costante giurisprudenza quest'ultima non costituisce infatti condizione di legittimità del provvedimento (cfr. Tar Lombardia Sez. IV Milano n. 5001 del 11 novembre 2009; Tar Toscana Sez. III n. 555 del 3 aprile 2007, CDS Sez. IV n. 2411 del 28 aprile 2006); la quantificazione potrà essere pertanto contenuta in provvedimento successivo e separato sulla base dei criteri di cui agli artt. 22 bis comma 4 e 50 TU.
Il diritto all'indennità di occupazione è esigibile alla scadenza di ciascun anno d'occupazione; tale momento assume rilevanza anche ai fini della prescrizione decennale e calcolo di interessi.
1 - VINCOLO preordinato all’esproprio: comporta la destinazione dell’immobile all’esproprio;
nasce con l’approvazione dello strumento urbanistico generale o sua variante (articolo 9) o con atto di natura equivalente (articolo 10) come la conferenza di servizi , accordo di programma, intesa ecc.
tempi dura 5 anni, dopo di che decade (articolo 9 comma 3); se il vincolo è rinnovato va indennizzato il proprietario per il danno effettivamente subito (articolo 39).
2- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ: nasce:
a ) per le opere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico da: 1) approvazione del progetto definitivo dell’opera; 2) approvazione del piano particolareggiato, di lottizzazione, di recupero, di ricostruzione, per gli insediamenti produttivi, di zona; 3) in generale, dall’approvazione o rilascio di un provvedimento che equivalga a dichiarazione di pubblica utilità (articolo 12);
b) per le opere difformi, dall’approvazione della variante al piano urbanistico (articolo 19); la legge regionale Emilia romagna 37/2002 disciplina le procedure.
tempi: sorge entro il termine di decadenza del vincolo (5 anni, articoli 9 e 13); dura fino a che non è adottato il decreto di esproprio: in genere, al massimo 5 anni (art. 13 comma 4); in casi particolari può durare di più (ad esempio 10 anni per p.i.p. e 18 anni per i p.e.e.p.) se le norme di settore prevedono che le opere possano essere eseguite in un termine maggiore (articolo 13 comma 7).
INDENNITA’ PROVVISORIA:
- entro 30 giorni da quando è efficace la dichiarazione di pubblica utilità, l’ente notifica al privato la somma offerta (articolo 20 comma 1);
- il privato propone osservazione entro 30 giorni (articolo 20 comma 1);
- l’ente, pronunciandosi sulle osservazioni, notifica al privato l’indennità di espropriazione determinata in via provvisoria (articolo 20 comma 4);
- se il privato non accetta (non esprimendosi entro 30 giorni oppure limitandosi a nominare il proprio tecnico per la perizia di stima dell’indennità definitiva) le somme sono depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, entro 30 giorni;
- se il privato accetta l’indennità provvisoria, la somma è corrisposta entro 60 giorni e si stipula l’atto di cessione volontaria.
OBIETTIVI E MEZZI:
a) Per bloccare l’opera o modificarla ad oggi è possibile solo osservazione e poi il ricorso al TAR: solo vizi di legittimità (non di discrezionalità) sono possibili avanti al TAR.
b) Poi per ottenere un equo indennizzo è possibile sia una sorta di arbitrato (tre tecnici di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale) avverso la indennità provvisoria, poi avverso la stima definitiva (indennitaria) si puo' fare ricorso in Corte d’Appello
Il percorso del Testo Unico (DPR 327/2001, le cui regole procedurali sono meglio dettagliate dalla legge regionale 37/2002) per arrivare all’espropriazione è il seguente:
PROCEDURA
a - presupposti del decreto di esproprio
1) conformità al PRG ( o sua variante ) + apposizione del vincolo;
2) dichiarazione di pubblica utilità;
3) determinazione (della p.a.) dell’indennità d’esproprio, anche in via provvisoria.
b - presupposti per la perdita di proprietà
= emanazione e successiva esecuzione del decreto di esproprio.
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