F.A.Q. - Domande e Risposte Frequenti
La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura finalizzata a valutare gli effetti che determinati progetti, piani o programmi possono avere sull'ambiente prima che vengano autorizzati o realizzati. Questo processo coinvolge l'analisi degli impatti potenziali, sia positivi che negativi, che le attività proposte possono avere sull'ambiente, sulla salute umana e sul benessere sociale.
Nel contesto legale, la VIA è spesso regolata da leggi e normative specifiche, che stabiliscono i criteri da seguire per condurre la valutazione e le disposizioni relative all'approvazione dei progetti o delle attività soggette a valutazione. Gli studi di VIA possono coinvolgere una serie di aspetti ambientali, tra cui la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, la biodiversità, il paesaggio, nonché gli impatti socio-economici e culturali.
Gli obiettivi principali della VIA sono garantire che le decisioni riguardanti lo sviluppo e l'implementazione di progetti tengano conto degli impatti sull'ambiente e che vengano adottate misure appropriate per mitigare o compensare eventuali impatti negativi. In questo modo, la VIA contribuisce a promuovere lo sviluppo sostenibile, dove le attività umane sono compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale e la tutela della salute pubblica.
Non è possibile.
In applicazione di dette disposizioni un costante orientamento giurisprudenziale ha sancito che “non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2017, n.1935)”.
Anche la successiva giurisprudenza di merito ha confermato che “in materia edilizia ed urbanistica, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, non può essere ammessa a sanatoria un’opera abusivamente realizzata qualora comporti l’edificazione di nuove superfici abitabili e un conseguente aumento volumetrico, seppur minimo, non rilevando in tal senso l’entità del vincolo stesso (assoluto o relativo) (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 23/01/2018, n. 828)”.
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