F.A.Q. - Domande e Risposte Frequenti
E' una specifica forma di accesso.
Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 garantisce il più ampio diritto di accesso nella massima trasparenza possibile per l’intera materia dell’informazione ambientale, definendo questa qualsiasi informazione detenuta dalle pubbliche autorità e disponibile in qualunque forma materiale esistente, concernente lo stato degli elementi costitutivi dell’ambiente inteso in senso generale, i fattori esterni quali energia, rumore, radiazioni, rifiuti o qualsiasi altro rilascio che possano incidere sull’ambiente stesso, le misure politiche ed amministrative che incidono o che possono incidere sugli elementi sopraddetti, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici usate nell’ambito delle misure adottate, lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare – art. 2 D. Lgs. 195/2005. Tuttavia il successivo art. 5, nell’elencare i casi di esclusione dal diritto di accesso, indica al comma 2 n. 5) la divulgazione di informazioni che arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, della tutela di un legittimo interesse economico (…), nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
E' l'accesso nuovo (che si aggiunge a quello previsto in gernerale dalla legge 241/1990) introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97
Esso ha introdotto l’accesso civico novellando l’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, si è dichiaratamente ispirato al cd. “Freedom of information act” che, nel sistema giuridico americano, ha da tempo superato il principio dei limiti soggettivi all’accesso, riconoscendolo ad ogni cittadino, con la sola definizione di un “numerus clausus” di limiti oggettivi, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti, che sono appunto precisati nello stesso art. 5 co. 2 d.lgs. n. 33/2013.
L’intento del legislatore delegato è stato quello di “favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, promuovendo così “la partecipazione al dibattito pubblico”.
In sostanza essendo l’ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.
IL NORMALE ACCESSO AGLI ATTI e' detto ACCESSO DOCUMENTALE EX L 241/1990.
Il diritto di accesso ai documenti è la protezione accordata all'interesse sostanziale alla conoscenza, con finalità superindividuali di tutela della trasparenza dell'azione amministrativa
La legge 241/90 e s.m. con l'introduzione dell'azione a tutela dell'accesso, ha inteso assicurare all'amministrato la trasparenza della Pubblica Amministrazione, e come tale anche il Comune, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo, elevando l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali incide l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo.
Occorrre avere e dinmostrare un interesse specifico ad avere i documenti.
Se viene negato l'accesso va proposto ricorso al TAR nel termine dimezzato di 30 giorni dal diniego.
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