F.A.Q. - Domande e Risposte Frequenti
La ristrutturazione edilizia può essere definita come l'insieme delle operazioni volte a modificare, rinnovare o migliorare un edificio esistente, sia dal punto di vista strutturale che estetico, senza demolirlo completamente. Queste operazioni possono riguardare sia gli elementi interni che esterni dell'edificio e possono essere finalizzate a diversi obiettivi, tra cui:
Miglioramento delle prestazioni: La ristrutturazione può essere finalizzata a migliorare le prestazioni energetiche, strutturali o funzionali dell'edificio, ad esempio attraverso l'installazione di isolamenti termici, l'aggiornamento degli impianti tecnologici o la rimozione di barriere architettoniche.
Adattamento agli standard normativi: In alcuni casi, la ristrutturazione può essere necessaria per conformarsi alle normative edilizie e di sicurezza vigenti, ad esempio per adeguare un edificio agli standard antisismici o alle norme sulla sicurezza degli impianti.
Restauro e conservazione: La ristrutturazione può essere finalizzata al restauro e alla conservazione di edifici storici o di interesse architettonico, preservando le caratteristiche originali dell'edificio e ripristinando eventuali danni o alterazioni subite nel tempo.
Rinnovamento estetico: La ristrutturazione può includere interventi di rinnovamento estetico, come la sostituzione delle finiture interne o esterne, la ridistribuzione degli spazi interni o l'aggiunta di elementi architettonici decorativi.
Aumento della superficie abitabile: In alcuni casi, la ristrutturazione può prevedere l'ampliamento dell'edificio esistente per aumentare la superficie abitabile o adattarla alle nuove esigenze dei proprietari.
In sintesi, la ristrutturazione edilizia è un processo complesso che può riguardare una vasta gamma di interventi finalizzati a migliorare, modificare o adattare un edificio esistente in base alle esigenze specifiche dei proprietari, alle normative vigenti e agli obiettivi del progetto.
Questa specifica sanzione pecuniaria, si aggiunge all'ordine di demolizione (che è un presupposto), per il fatto di non aver demolito nei 90 giorni assegnati.
Essa si aggiunge anche all'acquisizione dell'area e del manufatto, che passa dal privato abusivista al Comune.
L’art. 13 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 21 ottobre 2004 n. 23, al comma 4 bis, introdotto dall’art. 33 della Legge Regionale 23 giugno 2017, n. 12, prevede che “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”.
La sanzione amministrativa pecuniaria comminata per i casi di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di opere qualificabili come interventi di nuova costruzione è una delle misure sanzionatorie mediante cui i Comuni sono legittimati ad intervenire per la repressione degli abusi edilizi.
Con riferimento al complesso sistema di contrasto degli illeciti edilizi, osserva l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 11 ottobre 2023 n. 16, che «la sanzione disposta con l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive (…). Invece, l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria)».
Con specifico riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria, precisa l’Adunanza Plenaria che «Con l’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, l’art. 31 è stato integrato con i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater. L’art. 31, comma 4-bis, dispone che: “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria”. Esso ha dunque previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione: alla tradizionale previsione dell’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e della ‘area ulteriore’, la riforma del 2014 ha aggiunto la doverosa irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere disposta senza indugio (col medesimo atto di accertamento dell’inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo). La ratio di tale ulteriore previsione si basa anch’essa sull’esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 della Costituzione. Poiché il responsabile dell’illecito ha cagionato un vulnus al paesaggio, all’ambiente ed all’ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, il legislatore ha inteso sanzionarlo – oltre che con la perdita della proprietà - anche con una sanzione pecuniaria, qualora non abbia ottemperato all’ordinanza di demolizione. In considerazione della scarsità delle risorse economiche di cui sono ordinariamente dotati i Comuni e della complessità delle procedure in base alle quali le Amministrazioni possono disporre la demolizione in danno e porre le spese a carico del responsabile, il legislatore ha inteso in questo modo stimolare il responsabile ad eliminare le conseguenze dell’illecito edilizio, con la previsione di una sanzione pecuniaria”.
Ebbene, la sanzione pecuniaria connessa all’inottemperanza dell’ordine di demolizione ha natura afflittiva, in quanto volta a dissuadere dall’illecito omissivo imputabile al responsabile degli abusi edilizi, consistente nella mancata esecuzione dell’ordine di demolizione ingiunto dal Comune.
Trattasi, dunque, di misura avente carattere strettamente sanzionatorio e afflittivo (e non riparatorio, come l’ordine di demolizione), richiedendosi la semplice mancata rimozione delle opere abusive per come ordinata dal Comune.
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