La legge 34/2020 cerca di aiutare l'edilizia, di fatto, ponendo sulle imprese l'onere di trovare i finanziamenti dalle banche (cui lascia il 10%) che finanziano al 100 molti interventi
Alcune misure come incentivi e detrazioni fiscali, già previsti per il 2020 in un range dal 50 all’85%, vengono ulteriormente ampliate al 110% fino alla fine dell’anno.
Questo vale per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Il Decreto denominato appunto “Rilancio” (legge 19 maggio 2020, n. 34) approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di misure fiscali volte favorire e incentivare la ripresa economica del settore produttivo italiano, fortemente colpita dalla crisi pandemica.
Alcuni interventi specifici possono beneficiare di un ulteriore sconto in fattura, arrivando a totalizzare il 110 % di detrazioni.
L’aliquota di detrazione viene maggiorata nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi, volti a:
• incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus),
• la riduzione del rischio sismico (sismabonus)
• per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici
• colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
Super ecobonus: gli interventi incentivabili
Rientrano in questa categoria tutti quegli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La detrazione del 110 per cento, si applica per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Vale per tutti i casi previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi (art.119, comma I):
• isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cappotto termico) che interessano l'involucro dell'edificio con un 'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l'edificio.
• edifici unifamiliari: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
• parti comuni degli edifici condominiali: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
I commi 5 e 6 dell’art.119 del Decreto Rilancio, inseriscono tra gli interventi agevolabili dal Superbonus anche gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo o batterie a patto che, l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico sopra descritti (comma I).
Il superbonus vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento o ad un ammontare complessivo non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico sopra descritti.
Nel caso di interventi di nuova costruzione, consistente ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, la suddetta quota viene ridotta a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
La super-detrazione comprende anche l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Requisiti Minimi
L’accesso alle agevolazioni fiscali del Superbonus green è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
• gli interventi, nel loro complesso, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (dimostrato da APE pre e post-intervento rilasciato da tecnico abilitato)
• nel caso di persone fisiche (no aziende o professioni), la detrazione spetterà solo all’abitazione principale o prima casa
Beneficiari
Le disposizioni contenute nei (commi da l a 8) si applicano agli interventi effettuati.
Le detrazioni del superbonus maggiorate nella misura del 110%, si applicano a tutti gli interventi enunciati.
Possono beneficiarne:
• i condomìni;
• le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di 'in house providing' per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Le disposizioni contenute nei commi da l a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Da detrazione fiscale a sconto e credito d’imposta cedibile
I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta, possono alternativamente optare:
• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
• per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, relative ad interventi di:
• recupero del patrimonio edilizio
• efficienza energetica
• adozione di misure antisismiche
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
• installazione di impianti fotovoltaici
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Le modalità attuative saranno definite entro 30 giorni dal decreto, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.